La riforma del Condominio ha previsto, tra le altre cose, all’art. 1129, che ‘‘L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, bancario, intestato al condominio’’. Da ciò ne consegue che: le somme incassate in contanti vanno depositate sul conto, ed i pagamenti effettuati con metodi tracciabili, essendo contra legem l’uso diretto, per effettuare pagamenti in contanti in gergo detti “per cassa”. È opportuno che tutti i Condòmini versino le proprie quote direttamente sul conto, con bonifici, anche in adempimento alla Legge Finanziaria 2017 la quale prevede che il versamento del corrispettivo maturato da imprese che operano per il condominio sia eseguito mediante pagamenti tracciabili, come ad esempio interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie, opere ad impianti idraulici ed elettrici, e quant’altro. E’ possibile procedere in tal senso eventualmente anche recandosi di persona alla filiale di appoggio del c/c condominiale. In ragione di quanto sopra, il saldo di cassa del condominio coincide, salvo rari casi, con il saldo del conto bancario. La cassa del condominio difficilmente può essere quindi negativa. Atteso quanto precede, facendo seguito alle disposizioni di Legge in vigore, al fine poi, di garantire il transito dei versamenti effettuati dai Condòmini, nel conto corrente intestato al Condominio di appartenenza, in pieno adempimento alle norme sulla trasparenza così come previsto dalla ormai nota Legge di Riforma n. 220/2012 all’art. 1129, al D.Lgs n. 231/07 recepito dalla Direttiva n. 2018/843 del Parlamento Europeo, meglio nota come “direttiva antiriciclaggio” ed alla Legge n.205/2017 il pagamento delle rate condominiali è previsto che venga eseguito unicamente con bonifico bancario ai riferimenti a voi noti, tanto per normativa quanto per la vostra tranquillità, ed in amore di ulteriore trasparenza.
Anche coloro che sono sprovvisti di conto corrente possono eseguire i bonifici?
Si. Anche coloro che sono sprovvisti di un conto corrente possono eseguire bonifici senza difficoltà. E’ possibile recarsi presso la filiale di appoggio del rapporto di conto corrente del condominio ed eseguire allo sportello un bonifico per cassa. Oppure recandosi presso un tabacchi abilitato vi è l’opportunità di eseguire un bonifico mediante il terminale avvalendosi del servizio t-bonifico anche in contanti. Ancora, è poi possibile richiedere presso il più vicino ufficio postale una carta ricaricabile al costo di pochi euro, munita di codice iban che consente sia di ricevere che disporre bonifici.
L’Amministratore in quanto libero professionista è cosa diversa da un portavalori o un operatore di polizia privata che in quanto tale è quindi munito di tutte le coperture assicurative del caso relative a furti, scippi, taccheggi, rapine o anche per il semplice rischio di smarrimento del titolo di pagamento materiale affidatogli.
Il pos in condominio. L’amministratore (o meglio il condominio) deve dotarsi necessariamente del dispositivo?
Il Decreto-legge n. 36 del 30/04/2022 entrato in vigore il 01/05/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” all’articolo 18 intervenendo sull’articolo 15, comma 4 e comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici ha anticipato al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore dell’applicazione delle sanzioni per la mancata accettazione.
Praticamente, in materia condominiale la richiesta è inapplicabile, perché il compenso dell’amministratore di condominio confluisce nel preventivo di spesa generale del condominio che in base alla ripartizione viene imputato ai condomini per quote. Pur potendo in teoria ogni condomino chiedere all’amministratore di pagare il compenso dovuto per la sua prestazione professionale attraverso un pos, pena la relativa sanzione di legge, la richiesta di pagare le quote condominiali attraverso pos è necessariamente scollegata alla normativa sopra citata. In quel caso un amministratore dovrebbe poter gestire un singolo pos collegato al singolo conto corrente per ogni condominio amministrato.
La norma di riferimento, ovvero l’art. 1129 c.c. è priva di qualsiasi accenno all’obbligo di pagamento delle quote condominiali con carta di debito e/o carta di credito e alla relativa necessità di un pos condominiale per accettare i versamenti.
Precisiamo poi che i costi fissi, di canone e di gestione del dispositivo ricadrebbero necessariamente sul condominio tutto nella voce oneri di conto corrente. Ad oggi tale costo risulta essere di svariate centinaia di euro/anno. In aggiunta è da considerare anche la commissione che l’istituto di credito trattiene su ogni pagamento e su ogni transazione in entrata. In conseguenza l’ipotetico pagamento con bancomat dal parte del singolo effettivamente percepito dal condominio sara’ oggetto di una decurtazione che va dal 2% al 3% a seconda delle condizioni contrattuali.
I pagamenti tramite bonifico necessitano dell’emissione/consegna (o spedizione) della ricevuta parte dell’amministratore?
Essendo eseguito il pagamento, per tramite di strumento bancario, tracciato e diretto, gli estratti conto del c/c di addebito e di quello di accredito sono essi stessi prova del versamento effettuato. Viene quindi meno la necessità dell’emissione di ricevute cartacee da parte dell’amministratore e quindi del condominio.